L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado. L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età. L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge. In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello; ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge
REQUISITI NECESSARI
Per poter fare domanda di iscrizione all’Albo dei giudici popolari è necessario:
avere cittadinanza italiana
essere residenti nel Comune
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
avere età compresa tra i 30 ed i 65 anni
essere in possesso del diploma di licenza media inferiore (i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello dovranno possedere oltre ai requisiti suddetti il titolo di studio di Scuola media superiore)
N.B.
non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine Giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione