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• Come è regolata la proprietà dei beni nella famiglia?
La regola generale è che tra i coniugi si applica la comunione legale dei beni acquistati durante il matrimonio.
• Si può scegliere la separazione dei beni?
Si, al momento del matrimonio o successivamente, mediante atto notarile, con il consenso di entrambi i coniugi.
• Da quando ha effetto la comunione dei beni?
Per i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975, data dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la comunione si applica automaticamente dal momento delle nozze.
• Che cosa accade se il matrimonio è stato celebrato prima di questa data?
La comunione dei beni si applica automaticamente agli acquisti compiuti dopo il 20 settembre 1975, a meno che anche uno soltanto dei coniugi abbia deciso di mantenere il precedente regime di separazione dei beni, con dichiarazione notarile fatta entro il 15 gennaio 1978.
• Come si può controllare se si è in regime di comunione o di separazione dei beni?
Si chiede un estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, nel quale risulta annotata la scelta del regime di separazione. Se non vi è nessuna annotazione, vale la comunione dal momento del matrimonio e, per i matrimoni celebrati prima del 20 settembre 1975, da tale data.
• Quali beni rientrano nella comunione legale?
Quelli acquistati durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali. I beni sono comuni indipendentemente da quale dei due coniugi abbia effettuato l’acquisto e il pagamento.
• Si possono stabilire quote diverse fra i coniugi?
No, nella comunione legale il principio dell’uguaglianza delle quote non è derogabile neanche con accordo fra le parti.
• Se un bene è intestato a uno solo dei due coniugi è ugualmente di proprietà di tutti e due?
Si, se acquistato in regime di comunione legale.
• Quali sono i beni personali che non rientrano nella comunione?
a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
d. I beni che servono all’esercizio della professione di ciascun coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.
Nei casi c, d e f sopra indicati, l’esclusione dalla comunione deve risultare dall’atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l’altro coniuge; se non risulta l’esclusione, il bene è comune.
• I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti dei beni personali fanno parte della comunione?
No, perchè la comunione dei beni riguarda ciò che si acquista e non i mezzi con cui si acquista. Però, se al momento dello scioglimento della comunione esistono dei risparmi, questi devono essere divisi in parti uguali fra i coniugi.
• Le aziende rientrano nella comunione legale dei beni?
Si, purchè siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite dopo il matrimonio.
• Che cosa succede se l’azienda era di appartenenza di un coniuge prima del matrimonio?
La comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi successivi, sempre che l’azienda sia gestita da entrambi i coniugi.
• Che cosa succede se l’azienda è gestita da uno solo dei coniugi?
I beni destinati all’esercizio dell’impresa risultano oggetto di comunione solo se sussistono al momento del suo scioglimento.
• Chi amministra i beni in comunione?
Per la normale amministrazione, ciascuno dei coniugi; per la straordinaria amministrazione (alienazioni, iscrizioni ipotecarie, accettazione di donazioni, locazioni, mutui) deve esserci il consenso di entrambi. Nel caso della gestione comune di un’azienda, un coniuge può essere delegato dall’altro per lo svolgimento degli atti necessari all’attività dell’impresa.
• Che cosa succede se uno dei coniugi compie atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro?
Se l’atto riguarda un immobile o un bene registrato (auto, barche, ecc.) può essere annullato dal Tribunale su domanda dell’altro coniuge. La domanda deve essere proposta entro un anno dalla data in cui il coniuge è venuto a conoscenza dell’atto, o comunque dalla sua trascrizione nei pubblici registri. Se l’atto riguarda un bene mobile, il coniuge che ha trasgredito è obbligato a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima. Se ciò non è possibile deve provvedere al pagamento del valore equivalente al bene. Anche in questo caso occorre rivolgersi al Giudice.
• Che cosa succede se i coniugi non sono d’accordo su decisioni inerenti la straordinaria amministrazione?
Ciascuno di loro può rivolgersi al Giudice, a cui dovrà dimostrare che la sua decisione è necessaria per il bene della famiglia o dell’azienda.
• Che cosa succede se uno dei coniugi è lontano o è impedito a esprimere il consenso sulla decisione dell’altro?
Vale la stessa regola sopra indicata.
• In caso di debiti, i creditori possono rifarsi sui beni in comunione?
Si, se i debiti riguardano.
a. Pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto (mutui, ipoteche, ecc.).
b. Carichi dell’amministrazione dei beni stessi (per esempio le spese condominiali).
c. Spese per il mantenimento della famiglia e l’istruzione ed educazione dei figli; inoltre tutte le spese compiute nell’interesse della famiglia.
d. Ogni altro impegno economico preso in comune accordo dai coniugi.
• Che cosa succede se i beni comuni non sono sufficienti a coprire i debiti comuni?
I creditori possono agire sui beni personali di ciascun coniuge, per un ammontare pari alla metà del credito.
• Che cosa succede se si tratta di debiti personali di un coniuge?
Quando i beni personali del coniuge non coprono l’ammontare del debito, i creditori possono rifarsi sui beni della comunione, nei limiti della quota del coniuge debitore (la metà).
• Fino a quando dura la comunione dei beni?
La comunione dura fino a diverso accordo dei coniugi, espresso con atto notarile.
Altrimenti termina automaticamente in caso di fallimento di uno dei due coniugi, separazione consensuale omologata o giudiziale passata in giudicato, divorzio, annullamento del matrimonio, oppure in caso di separazione giudiziale dei beni.
• Che cosa è la separazione giudiziale dei beni?
E' una sentenza del Tribunale che può essere richiesta da ciascuno dei coniugi in caso di interdizione o di inabilitazione dell’altro coniuge, di cattiva amministrazione dei beni in comunione, oppure quando la cattiva gestione degli affari mette in pericolo gli interessi dell’altro coniuge, o dei beni in comune o della famiglia.
Infine quando l’altro coniuge non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
• Che cosa avviene al momento dello scioglimento della comunione dei beni?
Si procede alla divisione dei beni, distribuendo in parti uguali l’attivo e il passivo. Nell’attivo rientrano non solo gli acquisti ma anche i risparmi di ciascuno dei coniugi, frutto del lavoro e del patrimonio personale. Ciascuno dei coniugi ha anche diritto alla restituzione di somme prelevate dal patrimonio personale e impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune. In caso di contrasto sulla divisione, ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice.
• Si può chiedere la divisione dei beni nel giudizio di separazione o di divorzio?
Si nella separazione consensuale, no nella separazione giudiziale, si nel divorzio. L’atto notarile di trasferimento di beni immobili fatto in adempimento di una sentenza è soggetto a imposta di registro in misura fissa (minima).
• E' prevista qualche forma di garanzia per i figli?
Si, se vi sono figli minori il Tribunale per i minorenni può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge, a garanzia del mantenimento, educazione e istruzione dei figli stessi.
• Se i coniugi scelgono il regime della separazione dei beni, come sono regolati i loro rapporti patrimoniali?
Ciascuno dei coniugi provvede all’amministrazione del proprio patrimonio e gli acquisti effettuati sono personali.
• E' possibile, in caso di regime di separazione dei beni, effettuare acquisti in comune?
Si, ed è quella che si chiama comunione convenzionale, nella quale si possono prevedere anche quote diverse. In questo caso la divisione può essere chiesta da ciascun coniuge in ogni momento.
• Che cosa è il fondo patrimoniale?
E' un vincolo su determinati beni che vengono destinati per far fronte ai bisogni della famiglia. Può essere costituito, con atto notarile, da uno o da entrambi i coniugi, o da una terza persona, in questo caso anche con testamento. La proprietà dei beni spetta a entrambi i coniugi.
• Quando cessa il fondo patrimoniale?
In seguito a divorzio o annullamento del matrimonio; se ci sono però figli minori, dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
• Che cosa è l’impresa familiare?
E' l’impresa nella quale lavorano i coniugi, i parenti entro il terzo grado o gli affini (parenti dell’altro coniuge) entro il secondo grado. Tali persone, anche se prestano lavoro nella famiglia, oltre al mantenimento hanno diritto a partecipare agli utili e ai beni con essi acquistati, nonchè agli incrementi dell’azienda.
• Come viene calcolata la partecipazione ai profitti?
In base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
• Da chi vengono prese le decisioni nell’impresa familiare?
Le decisioni più rilevanti e quelle di gestione straordinaria devono essere prese a maggioranza fra tutti i partecipanti alla impresa familiare.
• Quali sono i doveri fiscali dei coniugi?
Ciascuno dei coniugi deve denunciare i cespiti patrimoniali di cui è proprietario, per intero in caso di separazione dei beni o di beni personali, per la metà nel caso di comunione.
Per l’impresa familiare, ciascun componente deve denunciare i proventi in base alla sua quota di partecipazione.
• Ci sono responsabilità penali per il coniuge che si appropria dei beni dell’altro coniuge o comuni?
Nei reati cosiddetti contro il patrimonio (furto, sottrazione di cose comuni, appropriazione indebita, danneggiamento, truffa) non è punibile chi ha commesso il fatto in danno del coniuge non legalmente separato. I reati sono pero punibili su querela del coniuge offeso se è intervenuta separazione legale.
• La regola della non punibilità vale anche nei confronti di altri parenti?
Si, quando si tratti di fatto commesso ai danni di un ascendente o di un discendente o di un affine in linea retta (es. suocero, nuora) oppure dell’adottante o dell’adottato, o di un fratello o sorella conviventi.
Il reato è punibile a querela dell'offeso in caso di fratelli o sorelle non conviventi, oppure se la persona offesa è uno zio o un nipote convivente |